Sez. L, Sentenza n. 5539 del 09/04/2003 (Rv. 561998 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Condizioni ambientali e fattori naturali - Sufficienza nella causazione del danno - Responsabilità dell'agente - Esclusione - Fondamento - Concorso tra una causa naturale e una causa umana imputabile - Diminuzione percentuale della responsabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato per intero da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora invece quelle condizioni non possano dar luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenza da esso scaturenti secondo normalità, atteso che in tal caso non può operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, avendo accertato che gli illegittimi provvedimenti del datore di lavoro erano responsabili, sul piano eziologico, del 50% del danno biologico riscontrato nel lavoratore essendo esso ascrivibile per l'altro 50% ad una predisposizione fisica e a infermità pregresse - aveva posto a carico del datore di lavoro non da totalità dei danni subiti dal lavoratore, bensì solo il 50% di essi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)