diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 12/06/2012 (Rv. 622956 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Accertamento - Potere del giudice - Sussistenza - Criteri da valutare - Principi stabiliti dagli artt. 40 e 41 cod.pen. - Conseguenze - Preesistenti fattori attinenti alla vittima costituenti antecedente causale del danno - Rilevanza - Sopravvenuta concausa aggravante riconducibile a condotta sopravvenuta di terzo - Incidenza - Limiti - Affermazione della responsabilità di detto terzo relativamente al solo danno c.d. differenziale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622956-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)

In materia di rapporto di causalità nella responsabilità extracontrattuale, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora la condotta abbia concorso, insieme a circostanze naturali, alla produzione dell'evento, e ne costituisca un antecedente causale, l'agente deve rispondere per l'intero danno, che altrimenti non si sarebbe verificato. Non sussiste, invece, nessuna responsabilità dell'agente per quei danni che non dipendano dalla sua condotta, che non ne costituisce un antecedente causale, e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, né per quelli preesistenti. Anche in queste ultime ipotesi, peraltro, debbono essere addebitati all'agente i maggiori danni, o gli aggravamenti, che siano sopravvenuti per effetto della sua condotta, anche a livello di concausa, e non di causa esclusiva, e non si sarebbero verificati senza di essa, con conseguente responsabilità dell'agente stesso per l'intero danno differenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)