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Sez. 3, Sentenza n. 18 del 07/01/1964 (Rv. 300023 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - AUTOMATICA INTERRUZIONE - MANTENIMENTO DELLA CAUSA SUL RUOLO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1964-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300023-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - IMPEDIMENTO DEL PROCURATORE - AUTOMATICA INTERRUZIONE - MANTENIMENTO DELLA CAUSA SUL RUOLO - IRRILEVANZA.*

Nel sistema della legge processuale vigente la morte, la radiazione o la sospensione del procuratore ad litem costituito da luogo alla istantanea interruzione del processo giacche l'esigenza di assicurare in qualsiasi momento alla parte costituita la possibilita di svolgere nel processo o per il processo le attivita necessarie, od anche soltanto utili, alla sua difesa e ritenuta prevalente su quella della effettiva ed immediata conoscenza dell'evento interruttivo da parte degli altri soggetti del rapporto processuale. In tale ipotesi, si verifica la interruzione del processo con effetto automatico, senza che sia cioe necessaria alcuna attivita di parte o del giudice e, quindi, anche quando la causa, senza che sia stato emesso alcun provvedimento, sia rimasta sul ruolo, a seguito di una serie di rinvii richiesti dalla parte non impedita, fino allo spirare ed oltre lo spirare del termine di sei mesi stabilito dalla legge per la ricostituzione del rapporto processuale interrotto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)