Sez. 1, Sentenza n. 7373 del 11/12/1986 (Rv. 449424 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - RADIAZIONE DALL'ALBO DEL PROCURATORE AD LITES - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - NULLITÀ DEGLI ATTI SUCCESSIVI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - RADIAZIONE DALL'ALBO DEL PROCURATORE AD LITES - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO - NULLITÀ DEGLI ATTI SUCCESSIVI.*
La radiazione dall'albo del procuratore ad lites (come la morte e la sospensione) provoca l'automatica interruzione del processo, con la conseguenza che il procedimento svoltosi dopo tale evento è improduttivo di effetti e inficiato da nullità, a differenza dalla circostanza che il procuratore stesso abbia rinunciato al mandato, giacché la rinuncia non incide sul corso del processo, né ha effetto nei confronti della controparte, finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore. (V 5840/82, mass n 423587; (V 5820/80, mass n 409644; (V 5820/80, mass n 409645; (V 2452/80, mass n 406173; (V 801/80, mass n 404244; (V 18/64, mass n 300023).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)