Sez. U, Sentenza n. 10733 del 08/07/2003 (Rv. 564887 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Riscossione delle imposte - A mezzo di concessionario - Passaggio del carico tributario ad un nuovo concessionario - Controversia tra concessionario e privato - contribuente - Giurisdizione amministrativa - Esclusione - Giurisdizione tributaria - Affermazione - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, soltanto le controversie tra il concessionario e l'Amministrazione, ma non anche quelle tra il concessionario e il privato, quandanche siano posti in discussione la titolarità del rapporto di concessione o i suoi contenuti (In applicazione di tale principio, in una controversia in cui il contribuente aveva allegato, contro il nuovo concessionario della riscossione delle imposte, subentrato al primo, la illegittimità - ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n. 43 del 1988 - del provvedimento della Direzione Regionale delle Entrate che aveva disposto il passaggio del carico tributario dal primo concessionario al secondo, in ragione della scadenza della concessione, la Corte ha affermato la giurisdizione delle commissioni tributarie).
Riferimenti normativi: DPR 28/01/1988 num. 43 art. 41, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)