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Sez. U, Sentenza n. 774 del 16/11/1999 (Rv. 531132 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Opposizione ad ingiunzione fiscale - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza - Fattispecie in tema di opposizione fondata sulla contestazione della valida investitura del concessionario della titolarità dei poteri di accertamento e riscossione dei tributi.
Stato
decisa il 1999-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531132-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE

In tema di opposizione ad ingiunzione fiscale emessa da società che gestisce il servizio di accertamento e riscossione di tributi locali di pertinenza comunale, spetta al giudice che ha la giurisdizione sul rapporto (ed al quale compete accertare se il contribuente è o no obbligato al pagamento dei tributi domandatigli con l'ingiunzione) conoscere d'ogni fatto e questione di diritto la cui decisione è necessaria per attribuire o negare il bene della vita che costituisce oggetto della controversia (nella specie, il privato aveva proposto l'opposizione in oggetto, sostenendo che la concessionaria non era stata legittimamente investita della titolarità dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi comunali. Le S.U. hanno dichiarato la giurisdizione del G.O. in base agli artt. 20 del d.P.R. n. 638 del 1972 e 24 del d.P.R. n. 639 del 1972, escludendo che nella specie ricorra un'ipotesi di giurisdizione esclusiva del G.A. in relazione all'art. 5 della legge n. 1035 del 1971).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, DPR 26/10/1972 num. 638 art. 20 CORTE COST., DPR 26/09/1972 num. 639 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)