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Sez. 3 - , Ordinanza n. 5945 del 28/02/2023 (Rv. 667201 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE | Natura - Confessione stragiudiziale alla parte - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667201-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE

Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione.

Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2732, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)