Sez. 3, Ordinanza n. 25494 del 17/09/2025 (Rv. 676419-01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE | Annullabilità per errore - Condizioni - Essenzialità e riconoscibilità dalla controparte - Necessità - Scusabilità - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE
L'errore, quale causa di annullamento del contratto, deve possedere unicamente i requisiti dell'essenzialità e riconoscibilità da parte dell'altro contraente, e non anche quello della scusabilità, sicché l'eventuale negligenza di chi è incorso in errore non assume rilievo ai fini dell'integrazione del vizio negoziale, attesa la logica di equo contemperamento degli interessi in conflitto che ispira la previsione normativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso l'annullabilità dell'atto di remissione del debito da parte di una banca, sul solo presupposto che l'errore le fosse imputabile, omettendo il necessario accertamento circa la relativa essenzialità e riconoscibilità).
Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1431, Cod. Civ. art. 1442
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)