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Sez. 2 - , Ordinanza n. 12802 del 14/05/2019 (Rv. 653816 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Decreto di liquidazione di compenso in favore del custode pronunciato nel processo penale - Giudizio di opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Controversia di natura civile - Conseguenze – Assegnazione ai magistrati addetti al settore civile - Inosservanza - Conseguenze - Mera irregolarità.
Stato
decisa il 2019-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653816-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

L'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 al decreto di liquidazione del compenso in favore del custode nominato - come nella specie - a seguito di sequestro preventivo emesso in sede penale introduce una controversia di natura civile, e ciò indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato nel giudizio penale; conseguentemente, il relativo procedimento va assegnato ai magistrati addetti agli affari civile, senza che, però, la trattazione dell'opposizione ad opera di un giudice addetto al settore penale determini alcuna nullità, configurandosi, in tal caso, una mera irregolarità.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 30/07/2007 num. 111 art. 4 com. 19, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)