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Sez. U, Sentenza n. 19161 del 03/09/2009 (Rv. 609887 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Custodi e ausiliari del giudice - Liquidazione del compenso - Opposizione ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Natura civile della controversia - Configurabilità - Decreto di liquidazione pronunciato nel processo civile o penale - Irrilevanza - Conseguenze - Spettanza della controversia ai magistrati addetti al servizio civile - Inosservanza - Vizio riscontrabile - Nullità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609887-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Il procedimento di opposizione, ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato), introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione. Tuttavia, qualora l'ordinanza che decide l'opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari che non determina né una questione di competenza né una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 30/07/2007 num. 111 art. 4 com. 19, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)