Sez. 3, Sentenza n. 21293 del 14/10/2011 (Rv. 619969 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Esecuzione basata su titolo di natura contrattuale - Differenze dall'esecuzione basata su titolo esecutivo giurisdizionale - Pienezza dei mezzi di difesa consentiti - Principio della conversione dei vizi della sentenza in mezzi di impugnazione - Inapplicabilità.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE
Mentre con l'opposizione all'esecuzione forzata fondata su un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue, la medesima esigenza, invece, non si riscontra allorché l'esecuzione forzata sia basata su un titolo di natura contrattuale: in tal caso, pertanto, il debitore può contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito, e il giudice dell'opposizione può rilevare d'ufficio non solo l'inesistenza, ma anche la nullità del titolo esecutivo nel suo complesso o in singole sue parti, non vigendo in materia il principio processuale della conversione dei vizi della sentenza in mezzi di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)