Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 06/05/1977 (Rv. 385433 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE BASATA SU UN TITOLO DI NATURA CONTRATTUALE - MEZZI DI DIFESA CONSENTITI - PRINCIPIO DELLA CONVERSIONE DEI VIZI DELLA SENTENZA IN MEZZI DI IMPUGNAZIONE - INAPPLICABILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - ESECUZIONE BASATA SU UN TITOLO DI NATURA CONTRATTUALE - MEZZI DI DIFESA CONSENTITI - PRINCIPIO DELLA CONVERSIONE DEI VIZI DELLA SENTENZA IN MEZZI DI IMPUGNAZIONE - INAPPLICABILITA.*
Mentre con l'opposizione all'esecuzione forzata condotta in virtu di un titolo esecutivo giurisdizionale possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla formazione del provvedimento costituente titolo esecutivo, non essendo ammissibile un controllo a ritroso della legittimita e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue, la medesima esigenza, invece, non si riscontra allorche l'esecuzione forzata e basata su un titolo di natura contrattuale: in tal caso, pertanto, il debitore puo contrastare la pretesa esecutiva del creditore con la stessa pienezza dei mezzi di difesa consentita nei confronti di una domanda di condanna o di accertamento del debito, e il giudice dell'opposizione puo rilevare d'ufficio non solo l'inesistenza, ma anche la nullita del titolo esecutivo nel suo complesso o in singole sue parti, non vigendo in materia il principio processuale della conversione dei vizi della sentenza in mezzi di impugnazione. (V 1854/74, mass n 370071).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)