Sez. 5, Sentenza n. 15553 del 07/07/2006 (Rv. 591575 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Avviso di rettifica - Natura giuridica - Atto interno - Esclusione - Impugnabilità in via amministrativa e giurisdizionale - Sussistenza - Termine ex art. 22 del d.lgs. n. 374 del 1990 - Scadenza - Conseguenze - Opposizione ad ingiunzione - Contestazioni relative all'esistenza ed alla quantificazione del credito - Preclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di diritti doganali, l'avviso di rettifica emesso a conclusione della procedura di cui all'art. 11 del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374 non costituisce un mero atto interno del procedimento di revisione, ma, in quanto destinato a determinare in modo definitivo il debito doganale nei confronti dell'operatore, è riconducibile alla nozione generale di "decisione" dettata dall'art. 4, n. 5, del regolamento CEE n. 2913/92 del Consiglio del 25 ottobre 1992 (c.d. codice doganale comunitario), e dalle disposizioni di attuazione contenute nel regolamento CEE n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, e contro di esso è ammessa la tutela prevista dall'art. 243 del codice comunitario, che il d.lgs. n. 374 del 1990 assicura sia attraverso il rimedio amministrativo di cui all'art. 11, comma settimo, sia attraverso l'esercizio dell'azione giudiziaria. Peraltro, una volta decorso il termine previsto dall'art. 22 senza che si sia proceduto all'impugnazione dell'avviso di rettifica, nessun rilievo in ordine all'esistenza ed alla quantificazione del debito doganale può essere più sollevato dall'operatore in sede di opposizione all'ingiunzione emessa ai sensi del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 (richiamato dall'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), la quale, per effetto dell'art. 130, comma secondo, del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, che ha abrogato tutte le disposizioni che regolavano la riscossione coattiva di tributi mediante rinvio al r.d. n. 639, esprime soltanto la richiesta di adempimento dell'obbligazione doganale ormai divenuta definitiva, e non può quindi essere impugnata se non per vizi propri.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 22, Regolam. Consiglio CEE 25/10/1992 num. 2913 art. 4 n. 5, Regolam. Consiglio CEE 25/10/1992 num. 2913 art. 243, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 1, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST., DPR 28/01/1988 num. 43 art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)