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Sez. 1, Sentenza n. 8572 del 25/06/1984 Ud. (dep. 17/10/1984) Rv. 166131 - 01

ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGO DI MENZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI OBLAZIONE O DI APPLICAZIONE DI MISURA SOSTITUTIVA - MENZIONE OMESSA - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166131-01

ISTRUZIONE PENALE - IN GENERE - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA - OBBLIGO DI MENZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI OBLAZIONE O DI APPLICAZIONE DI MISURA SOSTITUTIVA - MENZIONE OMESSA - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

La disposizione dell'art. 84 della legge di riforma del sistema penale, che prevede che quando per il reato per il quale si procede è ammessa l'oblazione o può essere applicata su richiesta dello imputato una sanzione sostitutiva ne debba essere fatta menzione nella comunicazione giudiziaria, non è prevista a pena di nullità.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 84 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)