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Sez. 5, Sentenza n. 3510 del 28/01/1985 Ud. (dep. 17/04/1985) Rv. 168726 - 01

PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA - POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE - AVVISO ALLO IMPUTATO - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - OMISSIONE DELL'AVVISO - NULLITÀ DEL GIUDIZIO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168726-01

PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE IN GENERE - SANZIONE SOSTITUTIVA - POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE - AVVISO ALLO IMPUTATO - OBBLIGO DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - OMISSIONE DELL'AVVISO - NULLITÀ DEL GIUDIZIO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La menzione nella comunicazione giudiziaria della facoltà di applicare una sanzione sostitutiva non rappresenta un Obbligo per il giudice; pertanto l'omissione dell'avviso all'imputato non è produttiva di nullità, e non esime pertanto questi dall'Onere di formulare la richiesta non oltre il compimento, per la prima volta, delle formalità di apertura del dibattimento. (Conf mass n 166131; (Conf mass n 166472; (Conf mass n 165345; (Conf mass n 164623).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 84 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)