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Sez. 1 - , Sentenza n. 21193 del 19/10/2016 (Rv. 642055 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Ricorso per cassazione - Notificazione di ufficio della sentenza impugnata - Mancato deposito della sua copia notificata - Improcedibilità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642055-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

Gli artt. 15, ultimo comma, e 17, comma 2, della l. n. 184 del 1983 postulano un regime giuridico speciale per le impugnazioni delle pronunce di adottabilità, prevedendo, a tal fine, un unico termine, di trenta giorni, decorrente dalla loro notificazione "ex officio". Pertanto, l'omesso deposito della copia notificata della sentenza avverso cui sia stato proposto ricorso per cassazione non determina l'improcedibilità di quest'ultimo ove risultino, "ex actis", la notificazione della prima e l'impugnazione tempestiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329 com. 2 n. 2, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)