Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10486 del 22/06/2012 (Rv. 623068 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Sentenza d'appello - Ricorso per Cassazione - Termine dimidiato di trenta giorni "ex" art.17, comma terzo, della legge n.184 del 1983 - Menomazione del diritto di difesa - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione oltre detto termine - Inammissibilità.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
In tema di opposizione alla dichiarazione di adottabilità, la notifica d'ufficio della sentenza della Corte d'Appello - sezione minori - effettuata alla stregua del disposto dell'art.17, comma terzo, della legge 4 maggio 1983, è idonea a far decorrere il termine dimidiato di trenta giorni di cui all'ultimo comma di detta norma, senza che tale limitazione temporale al giudizio di legittimità, quali che siano i motivi del ricorso, arrechi alcun apprezzabile "vulnus" al diritto di difesa delle parti interessate, che sono perciò comunque tenute al suo rispetto; pertanto, il ricorso in cassazione avverso tale sentenza, proposto oltre detto termine, deve essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)