Sez. L, Sentenza n. 19343 del 18/09/2007 (Rv. 599279 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Licenziamento disciplinare - Per una pluralità di addebiti - Irrituale contestazione di una parte di essi - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Ove venga intimato licenziamento disciplinare per una pluralità di addebiti, la nullità della contestazione di alcuni di questi per mancato rispetto del termine a difesa del lavoratore si estende all'atto di recesso nel suo complesso solo ove risulti provato, ed accertato, che gli addebiti ritualmente contestati, siano di per sé insufficienti a giustificare il licenziamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto nullo il licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di addebiti, a causa dell'anticipazione del licenziamento a momento anteriore alla scadenza del termine a difesa del lavoratore relativo ad alcuni solamente degli addebiti, invitando il giudice del rinvio a riesaminare il fatto e a determinare se, sulla base degli altri addebiti ritualmente contestati, il datore di lavoro avrebbe ugualmente disposto il licenziamento, ovvero se le altre mancanze fossero di per sé insufficienti per giustificare la sanzione espulsiva).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1419, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)