diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 11673 del 21/05/2007 (Rv. 596716 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE | Effetti - Estensione di essa all'intero negozio - Eccezione al principio generale di conservazione dell'atto - Conseguenze - Onere della prova gravante sulla parte interessata.
Stato
decisa il 2007-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596716-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - PARZIALE

In materia di contratti, agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 cod. civ., vige la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto emerge dall'attività ermeneutica svolta dal giudice; per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)