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Sez. 2, Sentenza n. 20124 del 24/09/2014 (Rv. 632596 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE | Integrazione del contraddittorio ex art. 107 cod. proc. civ. - Finalità - Impugnazione della sentenza da parte del terzo chiamato in causa "iussu iudicis" - Impugnazione incidentale adesiva ed impugnazione principale od incidentale autonoma - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-09-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632596-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE

L'ordine del giudice ex art. 107 cod. proc. civ. assolve alla funzione di estendere gli effetti sostanziali del giudicato al terzo, qualora il rapporto controverso sia a lui comune ovvero sia connesso per il titolo o l'oggetto con un altro rapporto intercorrente con un'altra parte. Ne consegue che il terzo chiamato in causa è sempre legittimato a proporre impugnazione incidentale adesiva a quella principale (od incidentale di detta parte), sì da evitare che il giudicato sul rapporto controverso possa produrre effetti pregiudizievoli su quello connesso, mentre può proporre impugnazione avverso la sentenza in via principale od incidentale autonoma soltanto in caso di soccombenza, totale o parziale, rispetto a conclusioni formulate in modo autonomo ovvero a pretese fatte valere direttamente nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)