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Sez. 3, Sentenza n. 24372 del 16/11/2006 (Rv. 593323 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Cause inscindibili o dipendenti - Impugnazione incidentale tardiva contro parte diversa dall'impugnante principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto dell'impugnazione principale - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593323-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

Nelle cause inscindibili o dipendenti - ipotesi ricorrente sia nel caso di litisconsorzio necessario originario, di diritto sostanziale o processuale, sia nel caso di cause tra loro dipendenti, le quali, essendo state decise in un unico processo, devono rimanere unite anche nella fase di gravame in quanto la pronuncia sull'una si estende, in via logica e necessaria, anche all'altra ovvero ne forma il presupposto logico e giuridico imprescindibile - la parte, i cui interessi giuridici sono oggetto dell'impugnazione principale, è legittimata a proporre impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l'impugnazione principale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta del riportato principio, ha rigettato il ricorso e confermato l'impugnata sentenza che - sul presupposto che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'impugnazione dell'assicuratore, che contesta la responsabilità del sinistro, deve essere proposta nei confronti di tutti i soggetti che, anche se non litisconsorti necessari di diritto sostanziale, abbiano partecipato al precedente grado di giudizio quali litisconsorti necessari di diritto processuale in virtù dell'interdipendenza delle rispettive cause - aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo avanzato dal conducente del veicolo danneggiante, per effetto della legittimazione riconosciutagli a rivolgere la sua impugnazione nei riguardi di una parte diversa da quella che aveva introdotto l'impugnazione principale e con riferimento ad un capo della sentenza differente da quello dedotto con quest'ultima impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)