Sez. L, Sentenza n. 14753 del 15/11/2000 (Rv. 541677 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento per motivo illecito - Licenziamento discriminatorio - Onere della prova - Incidenza sul lavoratore - Prova presuntiva - Ammissibilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
L'onere di provare la sussistenza del motivo illecito del licenziamento, quale è quello discriminatorio, grava - in applicazione della regola generale sulla ripartizione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cod. civ. - sul lavoratore che lo alleghi a fondamento della domanda di reintegrazione, tenendo conto però che tale onere può essere assolto anche attraverso presunzioni, che, per poter assurgere al rango di prova, debbono essere "gravi, precise e concordanti".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 28/05/1990 num. 108 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)