Sez. L, Sentenza n. 9797 del 09/11/1996 (Rv. 500442 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO | Nel corso del periodo di prova - Ammissibilità - Discrezionalità - Carattere assoluto - Esclusione - Conseguenze - Onere probatorio del lavoratore - Oggetto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO
L'esercizio del potere di recesso, consentito anche nel corso del periodo di prova - salvo che questa sia stata stabilita per un termine minimo necessario - deve essere coerente con la causa del contratto, sicché il lavoratore che non dimostri e neppure chieda di di dimostrare il positivo superamento dell'esperimento nonché l'imputabilità del recesso ad un motivo estraneo e perciò illecito non può eccepire e dedurre la nullità di tale recesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)