Sez. 1, Sentenza n. 9831 del 06/07/2002 (Rv. 558149 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Cause di ineleggibilità ex artt. 8, 9, 10 della legge reg. siciliana n. 29 del 1951 - Abrogazione della disciplina dell'ineleggibilità ex art.13 della legge reg n.19 del 1997 - Esclusione - Conseguenze - Condizione di dipendente regionale - Causa di ineleggibilità - Esclusione.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
La disciplina delle cause di ineleggibilità di cui agli artt. 8, 9 e 10 della legge regionale siciliana del 20.3.1951, n.29 non è stata abrogata, ma solo modificata, dall'art.13 della legge reg. del 20.6.1997, n.19, con la conseguenza che, tra le cause di ineleggibilità suddette, non rientra la condizione di dipendente regionale.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 20/03/1951 num. 29 art. 8 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 20/03/1951 num. 29 art. 9, Legge Reg. Sicilia 20/03/1951 num. 29 art. 10 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 20/06/1997 num. 19 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)