Sez. 1, Sentenza n. 1141 del 23/01/2004 (Rv. 570220 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Assemblea regionale siciliana - Disciplina della ineleggibilità risultante dall'art. 13 legge reg. n. 19 del 1997.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)
L'art. 13 della legge regionale siciliana 20 giugno 1997, n. 19, nello stabilire che "le condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 8, con esclusione del n. 4, dall'art. 9 e dall'art. 10 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche e integrazioni rimangono regolate dagli articoli 2, 3 e 4 della legge [statale] 23 aprile 1981, n. 154", ha inteso disporre che le condizioni di ineleggibilità alla carica di deputato all'assemblea regionale siciliana previste dalla legge regionale restano ferme, ossia permangono, ma sono regolate secondo la legge statale; ne consegue, in particolare, che la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 10, n. 4, della citata legge regionale n. 29/1951 è stata trasformata in causa di incompatibilità, e che la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 8, secondo comma, n. 7, della medesima legge regionale non è stata abrogata, ma è tuttora vigente.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 20/06/1997 num. 19 art. 13, Legge Reg. Sicilia 20/03/1951 num. 29 art. 8 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 20/03/1951 num. 29 art. 9, Legge Reg. Sicilia 20/03/1951 num. 29 art. 10 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)