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Sez. 1, Sentenza n. 3050 del 29/03/1994 (Rv. 485976 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - In genere | Sentenza di divorzio - Efficacia - Assegno dovuto all'altro coniuge per le sue esigenze e assegno per il mantenimento dei figli - Rispettiva decorrenza.
Stato
decisa il 1994-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485976-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - In genere

La sentenza di divorzio, mentre ha importanza costitutiva rispetto all'assegno che uno degli ex coniugi debba all'altro per le esigenze proprie di quest'ultimo (importanza temperata per effetto della modifica apportata all'art. 4 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, a seguito della quale il giudice può discrezionalmente far decorrere anche l'assegno divorzile dal momento della domanda), è irrilevante rispetto all'obbligo di mantenere i figli, con la conseguenza che la decorrenza dell'assegno in favore di questi ultimi va fatta risalire alla data della domanda, ovvero alla data dei fatti che ne impongono il riequilibrio, se successivi.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)