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Sez. 1, Sentenza n. 317 del 15/01/1998 (Rv. 511596 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE | Sentenza di divorzio - Efficacia - Assegno dovuto all'altro coniuge per le sue esigenze e assegno per il mantenimento dei figli - Rispettiva decorrenza - Decorrenza del secondo, dal passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511596-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - IN GENERE

La sentenza di divorzio, mentre ha efficacia costitutiva rispetto all'assegno che uno degli ex coniugi debba all'altro per le esigenze proprie di quest'ultimo (importanza temperata per effetto della modifica apportata all'art. 4 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, a seguito della quale il giudice può discrezionalmente far decorrere anche l'assegno divorzile dal momento della domanda), è irrilevante rispetto all'obbligo di mantenere i figli, nel senso che i doveri e i diritti dei genitori verso i figli, fatte salve le modifiche conseguenti ai provvedimenti relativi al loro affidamento, non subiscono alcuna alterazione sostanziale, ed, in particolare, rimane identico, sia prima che dopo la pronuncia del divorzio, l'obbligo di ciascuno dei genitori di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all'assistenza, all'educazione ed al mantenimento dei figli. Di conseguenza, se in sede di giudizio di divorzio, uno dei coniugi abbia richiesto un assegno di mantenimento per i figli o l'adeguamento di esso, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data stessa della sua proposizione e non da quella del passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio, non dipendendo essa dalla modifica di "status" operata da tale pronuncia tra i coniugi.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)