Sez. 1, Sentenza n. 7649 del 16/10/1987 (Rv. 455547 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO DI CREDITI PRIVILEGIATI - ESPERIBILITÀ DELLA AZIONE REVOCATORIA - CONDIZIONE - PROVA DELL'EVENTUS DAMNI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO DI CREDITI PRIVILEGIATI - ESPERIBILITÀ DELLA AZIONE REVOCATORIA - CONDIZIONE - PROVA DELL'EVENTUS DAMNI.*
La prova da parte del terzo della natura privilegiata del suo credito, pagato prima della dichiarazione di fallimento del debitore, preclude l'esperibilità della revocatoria fallimentare quanto il curatore non provi l'"eventus damni" attraverso la dimostrazione dell'esistenza di altri crediti aventi diritto di prededuzione o di prelazione di grado superiore o eguale a quello estinto.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)