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Sez. 1, Sentenza n. 5857 del 28/10/1988 (Rv. 460367 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO DI CREDITO ASSISTITO DA PRIVILEGIO - AZIONE REVOCATORIA - ESPERIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460367-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTO DI CREDITO ASSISTITO DA PRIVILEGIO - AZIONE REVOCATORIA - ESPERIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Al fine della revocatoria fallimentare del pagamento di un credito, la circostanza che tale credito sia assistito da privilegio (nella specie, credito dell'INPS per contributi previdenziali relativi allo equipaggio di nave), non è di per sè ostativa, posto che lo eventuale accoglimento della domanda non implica la perdita del privilegio, ma comporta che il curatore è tenuto a fornire la prova del pregiudizio arrecato alla massa dal pagamento medesimo, per effetto della lesione di crediti poziori, secondo l'ordine di cui all'art. 111 della legge fallimentare. (V 7649/87, mass n 455547; (V 3050/83, mass n 427956; (V 20/78, mass n 389302).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 552, Cod. Navig. art. 557, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)