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Sez. 4 - , Sentenza n. 5017 del 19/12/2018 Ud. (dep. 01/02/2019) Rv. 275116 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO | Citazione per il giudizio di appello - Avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia - Omissione - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275116-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO

Non è causa di nullità del decreto di citazione al giudizio di appello l'omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, ancora oggi previsto dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., atteso che l'istituto della contumacia è stato eliminato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e la differenza tra lo stesso e l'istituto dell'assenza, quanto al procedimento di dichiarazione ed agli effetti, non consente la "riformulazione" dell'avviso che, comunque, avrebbe semplicemente la funzione di informare l'imputato che la sua assenza non incolpevole non preclude l'ordinario svolgimento del processo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 3, Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)