Sez. 5 - , Sentenza n. 40427 del 20/06/2019 Ud. (dep. 02/10/2019) Rv. 277123 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO | Citazione per il giudizio di appello - Duplice avvertimento all'imputato in caso di mancata comparizione - Richiamo alle norme in tema di contumacia e di assenza - Nullità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO
Non è viziato da nullità il decreto di citazione per il giudizio d'appello che rechi un duplice avvertimento in ordine alle conseguenze della mancata comparizione dell'imputato, richiamando sia la disciplina in tema di contumacia, sia quella, alternativa, dell'assenza, non ridondando tale ambiguità in pregiudizio dei diritti difensivi, trattandosi di ammonimento a contenuto meramente informativo destinato esclusivamente all'imputato, divenuto irrilevante in seguito all'abolizione dei ricorso personale per cassazione da parte di quest'ultimo per effetto dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 com. 1 lett. F CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)