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Sez. 1, Sentenza n. 12171 del 06/06/2011 (Rv. 618220 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Processo davanti alla Corte dei conti - Omessa notifica del ricorso all'Amministrazione in materia pensionistica - Conseguenze sulla domanda di indennizzo ai sensi della legge n. 89 del 2001.
Stato
decisa il 2011-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618220-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo svoltosi davanti alla Corte dei conti, incorre in violazione di norme di diritto la Corte di appello che rigetti la domanda per non avere la parte attrice notificato all'Amministrazione il ricorso introduttivo in materia pensionistica, ritenendo che tale ammissione abbia determinato la mancata definizione del giudizio, posto che, secondo la disciplina all'epoca applicabile (artt. 72 e 74 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038), il ricorso doveva essere trasmesso d'ufficio all'Amministrazione e non notificato a cura del ricorrente.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 art. 72 CORTE COST., Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)