Sez. 1, Sentenza n. 19228 del 09/09/2010 (Rv. 614799 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Processo pensionistico - Mancata presentazione di domande di fissazione d'udienza successive a quella contenuta in ricorso - Omissione - Conseguenze - Riparazione in misura ridotta - Configurabilità - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n.89, nel processo pensionistico dinanzi al giudice contabile la mancata presentazione di domande di fissazione d'udienza, successive a quella contenuta nel ricorso, è sintomatica di un modesto stato d'ansia per la risoluzione della controversia e giustifica, quindi, una riduzione dei parametri indennitari fissati dalla Corte EDU.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 13/08/1933 num. 1038 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 75 CORTE COST., DPR 23/12/1978 num. 915 art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)