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Sez. 3, Sentenza n. 3650 del 20/12/1972 (Rv. 361678 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - AL PROCURATORE DOMICILIATARIO - ALLE PARTI PRESSO IL PROCURATORE - EQUIVALENZA.*
Stato
decisa il 1972-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361678-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE - AL PROCURATORE DOMICILIATARIO - ALLE PARTI PRESSO IL PROCURATORE - EQUIVALENZA.*

In materia processuale, la notificazione fatta al procuratore domiciliatario equivale pienamente alla notificazione fatta in persona delle parti presso il procuratore stesso, trattandosi di forme equipollenti, entrambe idonee a raggiungere lo scopo cui la notificazione e destinata, sul riflesso che la finalita della norma di portare l'atto a conoscenza della parte e praticamente raggiunta. (V 4047'69, mass n 344560).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)