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Sez. 3, Sentenza n. 4047 del 29/12/1969 (Rv. 344560 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE ALLO STESSO PROCURATORE COSTITUITO - EQUIVALENZA.*
Stato
decisa il 1969-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344560-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE ALLA PARTE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - NOTIFICAZIONE ALLO STESSO PROCURATORE COSTITUITO - EQUIVALENZA.*

Ai fini della decorrenza del termine per la impugnazione, la notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notificazione al procuratore stesso, soddisfacendo l'una e l'altra Forma di notificazione all'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza legale della parte per il tramite tecnico del suo rappresentante processuale, indipendentemente dal fine processuale perseguito dalla parte notificante (nella specie, la notificazione era stata eseguita ai fini dell'art 479 cod proc civ e la copia notificata era stata munita della formula esecutiva). (V 2984-69, mass 342871 116-67, mass 325795).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)