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Sez. L - , Sentenza n. 6870 del 08/03/2019 (Rv. 653203 - 02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Assegno per il nucleo familiare - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato - Periodi di disponibilità - Spettanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653203-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dall'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 153 del 1988, spetta al lavoratore somministrato a tempo indeterminato anche durante gli intervalli in cui, pur non prestando attività lavorativa per l'utilizzatore, percepisce dal somministratore l'indennità di disponibilità ex art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, atteso che, durante tali periodi non lavorati, il sinallagma funzionale del contratto di lavoro è attivo e permane l'obbligo, a carico del somministratore, di versamento dei contributi assicurativi sull'erogata indennità.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/03/1988 num. 69 art. 2 com. 2 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 153 art. 1, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 22 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)