Sez. L, Sentenza n. 2477 del 09/04/1986 (Rv. 445572 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - IMPEGNI ASSUNTI DAL LAVORATORE NEI CONFRONTI DI ALTRO DATORE DI LAVORO DI TALE RILEVANZA E DURATA DA IMPEDIRGLI DI RICEVERE DIRETTIVE IN DETERMINABILI PERIODI LAVORATIVI - CARATTERE DELLA SUBORDINAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - IMPEGNI ASSUNTI DAL LAVORATORE NEI CONFRONTI DI ALTRO DATORE DI LAVORO DI TALE RILEVANZA E DURATA DA IMPEDIRGLI DI RICEVERE DIRETTIVE IN DETERMINABILI PERIODI LAVORATIVI - CARATTERE DELLA SUBORDINAZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Benché per particolari attività lavorative, richiedenti speciale autonomia decisionale e spirito di iniziativa (come può verificarsi nel lavoro giornalistico) il carattere della subordinazione si realizza con apparente attenuazione e senza un costante contatto tra datore di lavoro (o suoi preposti) e lavoratore dipendente, non può tuttavia configurarsi tale essenziale carattere quando gli impegni assunti dal lavoratore nei confronti di altro datore di lavoro siano di tale Rilevanza e durata da non consentirgli di ricevere direttive sul modo in cui impiegare le residue energie in, sia pur ridotti, ma determinati o determinabili periodi lavorativi. (V 5571/85, mass n 442763; (V 3309/85, mass n 440979).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)