Sez. L, Sentenza n. 3309 del 03/06/1985 (Rv. 440979 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Il fondamentale criterio di differenziazione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato vale anche per il lavoro giornalistico, tenendo conto, peraltro, della particolare configurazione del vincolo di subordinazione nelle imprese giornalistiche, della caratteristica squisitamente intellettuale dell'attività del giornalista, della natura dell'opera redazionale o di collaborazione collettiva, della peculiarità dell'Obbligo di osservanza dell'orario di lavoro e dei vincoli posti dalla legge per la pubblicazione del giornale e la diffusione delle notizie. Ne consegue che un contratto di lavoro subordinato sussiste solo se il giornalista si tenga stabilmente a disposizione dell'editore per eseguirne le istruzioni, e non quando le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione d'incarichi fiduciari e la remunerazione sia aleatoria, ossia subordinata alla valutazione degli articoli da parte del direttore del giornale e venga commisurata in relazione alle singole prestazioni. (Conf 1460/77, mass n 385163).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)