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Sez. 3, Sentenza n. 4435 del 27/03/2001 (Rv. 545218 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE | Parti ex n. 2 art. 1117 cod. civ. - Utilizzazione individuale - Ammissibilità - Conseguenze - Titolo contrario alla presunzione di proprietà comune e contenente il mantenimento della destinazione - Vincolo obbligatorio "propter rem" - configurabilità - Trasmissibilità ai successivi acquirenti - Previa trascrizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545218-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE

Le parti dell'edificio condominiale (locali per la portineria e per l'alloggio del portiere ecc.) indicate al n. 2) dell'art. 1117 cod. civ. - che, al pari di quelle indicate ai nn. 1) e 3) dello stesso articolo, sono oggetto di proprietà comune se il contrario non risulta dal titolo - sono anche suscettibili, a differenza delle parti dell'edificio di cui ai citati nn. 1) e 3), di utilizzazione individuale, in quanto la loro destinazione al servizio collettivo dei condomini non si pone in termini di assoluta necessità. Pertanto, in relazione ad esse, occorre accertare, nei singoli casi, se l'atto che le sottrae alla presunzione di proprietà comune contenga anche la risoluzione o il mantenimento del vincolo di destinazione derivante dalla loro natura, configurandosi, nel secondo caso, l'esistenza di un vincolo obbligatorio "porpore rem", fondato su una limitazione del diritto del proprietario e suscettibile di trasmissione, in favore dei successivi acquirenti dei singoli appartamenti, anche in mancanza di trascrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2646

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)