Sez. 2, Sentenza n. 5167 del 25/08/1986 (Rv. 447779 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - PARTI EX N. 2 DELL'ART. 1117 COD. CIV. - UTILIZZAZIONE INDIVIDUALE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - TITOLO CONTRARIO ALLA PRESUNZIONE DI PROPRIETÀ COMUNE E CONTENENTE IL MANTENIMENTO DELLA DESTINAZIONE - VINCOLO OBBLIGATORIO "PROPTER REM" - CONFIGURABILITÀ - TRASMISSIBILITÀ AI SUCCESSIVI ACQUIRENTI - PREVIA TRASCRIZIONE - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE - PARTI EX N. 2 DELL'ART. 1117 COD. CIV. - UTILIZZAZIONE INDIVIDUALE - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - TITOLO CONTRARIO ALLA PRESUNZIONE DI PROPRIETÀ COMUNE E CONTENENTE IL MANTENIMENTO DELLA DESTINAZIONE - VINCOLO OBBLIGATORIO "PROPTER REM" - CONFIGURABILITÀ - TRASMISSIBILITÀ AI SUCCESSIVI ACQUIRENTI - PREVIA TRASCRIZIONE - ESCLUSIONE.*
Le parti dell'edificio condominiale (locali per la portineria e per l'alloggio del portiere ecc.) indicate al n. 2) dell'art. 1117 cod. civ. - che, al pari di quelle indicate ai nn. 1) e 3) dello stesso articolo, sono oggetto di proprietà comune se il contrario non risulta dal titolo - sono anche suscettibili, a differenza delle parti dell'edificio di cui ai citati nn. 1) e 3), di utilizzazione individuale, in quanto la loro destinazione al servizio collettivo dei condomini non si pone in termini di assoluta necessità. Pertanto, in relazione ad esse, occorre accertare, nei singoli casi, se l'atto che le sottrae alla presunzione di proprietà comune contenga anche la risoluzione o il mantenimento del vincolo di destinazione derivante dalla loro natura, configurandosi, nel secondo caso, l'esistenza di un vincolo obbligatorio propter rem, fondato su una limitazione del diritto del proprietario e suscettibile di trasmissione, in favore dei successivi acquirenti dei singoli appartamenti, anche in Mancanza di trascrizione (peraltro possibile ai sensi dell'art. 2646 cod. civ.). (V 3168/74, mass n 371660; (V 1743/62, mass n 252779; (V 764/50).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2646
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)