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Sez. 6, Sentenza n. 41635 del 24/10/2007 Cc. (dep. 13/11/2007) Rv. 237670 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Principio dell'immutabilità del giudice - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237670-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, secondo comma, cod.proc.pen., non è applicabile alla pronuncia sull'estradizione emessa dalla Corte di appello. Ne consegue che, una volta rinviato il giudizio sull'estradabilità ad altra udienza per l'acquisizione di ulteriore documentazione, non è imposta la stessa composizione del collegio, dovendo la pronuncia essere resa in base alla documentazione trasmessa dallo Stato richiedente e a conclusione della discussione orale delle parti, nei limiti entro cui queste ultime intendano sviluppare argomenti ulteriori rispetto a quelli già risultanti dai documenti acquisiti agli atti e prodotti dalla difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)