Sez. 6, Sentenza n. 22693 del 01/04/2004 Cc. (dep. 12/05/2004) Rv. 229638 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - IN GENERE | Principio dell'immutabilità del giudice - Applicabilità - Condizioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (Cod. proc. pen. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - procedimento - IN GENERE
Il principio dell'immutabilità del giudice, sancito dall'art. 525, secondo comma, cod. proc. pen., non è applicabile alla pronuncia sull'estradizione emessa dalla Corte di appello, laddove la Corte abbia, pur nella diversa composizione ma nella pienezza del contraddittorio tra le parti e con la completa conoscenza del materiale istruttorio disponibile, proceduto alla trattazione, decidendo all'esito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)