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Sez. U, Sentenza n. 2238 del 12/07/1971 (Rv. 353046 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE N 1147 DEL 1966 SULLA REGOLAMENTAZIONE DEL CONTENZIOSO ELETTORALE E DELLE NORME SULLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE - EFFETTI - CONTROVERSIE SULL'ELEGGIBILITA E LA DECADENZA DEGLI ELETTI - GIURISDIZIONE - ORDINARIA - CONTROVERSIE SULLE OPERAZIONI ELETTORALI - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI STATO E PER LA SICILIA DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - FATTISPECIE IN TEMA DI PRESENTAZIONE ED AMMISSIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI.*
Stato
decisa il 1971-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353046-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE N 1147 DEL 1966 SULLA REGOLAMENTAZIONE DEL CONTENZIOSO ELETTORALE E DELLE NORME SULLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE - EFFETTI - CONTROVERSIE SULL'ELEGGIBILITA E LA DECADENZA DEGLI ELETTI - GIURISDIZIONE - ORDINARIA - CONTROVERSIE SULLE OPERAZIONI ELETTORALI - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI STATO E PER LA SICILIA DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - FATTISPECIE IN TEMA DI PRESENTAZIONE ED AMMISSIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI.*

Per effetto della dichiarazione di incostituzionalita della legge 23 dicembre 1966 n 1147, sulla disciplina del contenzioso elettorale e della precedente dichiarazione di incostituzionalita delle norme relative alla composizione della gpa in Sede giurisdizionale, spettano alla giurisdizione ordinaria le controversie relative alla eleggibilita e alla decadenza degli eletti (art 1 legge n 1147 del 1966), in quanto in esse si fa questione di diritti soggettivi perfetti, mentre le controversie relative alla operazioni elettorali al conteggio e al computo dei voti (art 2 legge citata), in quanto viene in considerazione un interesse legittimo, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, che si identifica in un unico grado col consiglio di stato e, se si tratta di giudizi relativi alla regione siciliana nel consiglio regionale della giustizia amministrativa. Spetta, quindi, al consiglio di stato la Competenza giurisdizionale in tema di controversie relative alla presentazione ed ammissione delle liste di candidati e di partito, partecipanti alla competizione elettorale. (V 1863'69, mass n 340989' 1180'69, mass n 339769).*

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)