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Sez. U, Sentenza n. 1863 del 26/05/1969 (Rv. 340989 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE SULLE OPERAZIONI ELETTORALI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA LEGGE ISTITUTIVA DELLE SEZIONI PER IL CONTENZIOSO ELETTORALE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - EFFETTI - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI STATO - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA REGIONE SICILIANA - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1969-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340989-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONTROVERSIE SULLE OPERAZIONI ELETTORALI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELLA LEGGE ISTITUTIVA DELLE SEZIONI PER IL CONTENZIOSO ELETTORALE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - EFFETTI - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI STATO - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA REGIONE SICILIANA - COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.*

A seguito della dichiarazione di illegittimita costituzionale, fatta dalla Corte costituzionale con sentenza 27 maggio 1968, n. 49, delle norme della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, relative alla composizione delle Sezioni speciali elettorali dei tribunali amministrativi, le controversie sulle operazioni elettorali amministrative spettano alla Competenza giurisdizionale del consiglio di stato e, se relative alla regione siciliana, al consiglio regionale di giustizia amministrativa. (V. 1179-69, massima n.339768 3043-68, massima n. 335900).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 06/05/1948 num. 654 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)