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Sez. 3, Sentenza n. 10839 del 11/05/2007 (Rv. 596829 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Rivalutazione monetaria - Applicazione degli indici istat - Valutazione di merito - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596829-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di liquidazione del danno derivante da illecito extracontrattuale, fuori dai casi in cui è obbligatoria, l'applicazione dei cosiddetti indici Istat nel calcolo della svalutazione monetaria è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità, sotto il profilo dell'inosservanza dei limiti parametrici dei suddetti indici, tutte le volte in cui il giudice di merito abbia adeguatamente giustificato la misura adottata della svalutazione monetaria, facendo riferimento ad un necessario criterio equitativo.(Nella specie, la S.C. ha respinto le censure rivolte alla sentenza di merito per aver erroneamente utilizzato gli indici Istat secondo un indice medio del decennio preso in considerazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)