Sez. 3, Sentenza n. 376 del 11/01/2005 (Rv. 579858 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Somma attribuita a titolo risarcitorio - Censura in ordine ai coefficienti di rivalutazione - Criteri applicabili - Indicazione specifica - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO
In sede di ricorso per cassazione, ai fini della specificità del motivo di censura, sotto il profilo dell'autosufficienza dello stesso, allorchè il giudice di merito ritenga espressamente di avere effettuato la rivalutazione della somma dovuta con riferimento agli indici sul costo della vita elaborati dall'ISTAT, i quali configurano fatti notori, attesa la loro provenienza da organismo pubblico e la forma di pubblicazione, non è sufficiente che il ricorrente si limiti genericamente a censurare che il coefficiente di rivalutazione ed i successivi calcoli non siano stati indicati dal giudice di merito, ma si deve indicare quale indice e quale calcolo avrebbe dovuto contenere la sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)