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Sez. 2, Sentenza n. 10403 del 30/07/2001 (Rv. 548626 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO | Proponibilità - Condizioni - Oggetto della tutela - Differenze con l'azione di manutenzione - Rispettivi termini di proposizione.
Stato
decisa il 2001-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548626-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO

La denuncia di danno temuto ex art. 1172 cod. civ. , prevista nel titolo IX del libro III del codice civile, proponibile dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale di godimento o dal possessore, il quale abbia ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa derivi pericolo di grave danno al bene che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso, al fine di ottenere, secondo le circostanze, dall'autorità giudiziaria che si provveda per ovviare il pericolo, è istituto diverso dall'azione ex art. 1170, contemplata nel precedente titolo VIII dello stesso codice, ed in virtù della quale chi è molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di mobili può chiedere la manutenzione del possesso medesimo; detta diversità si riverbera anche sui termini entro i quali le rispettive azioni possono essere esercitate: la prima entro l'ordinario termine prescrizionale di cui all'art. 2946 cod. civ., mentre per l'azione di manutenzione il termine previsto è di un anno dalla turbativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)