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Sez. 2, Sentenza n. 4649 del 27/04/1991 (Rv. 471880 - 01)

Procedimenti cautelari - Azioni di nunciazione - Denunzia di nuova opera. | Proponibilità - Condizioni - Oggetto della tutela - Ultimazione della nuova opera - Esperibilità dell'azione di nunciazione - Esclusione - Rimozione ed eliminazione della situazione dannosa - Ricorso alle azioni repressive - Necessità.
Stato
decisa il 1991-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471880-01

Procedimenti cautelari - Azioni di nunciazione - Denunzia di nuova opera.

La denuncia di nuova opera, avendo carattere preventivo in quanto mira ad evitare un danno, può essere promossa, così per difendere il possesso come per difendere il diritto di proprietà od un qualsiasi altro diritto reale, quando la nuova opera da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, e da cui si ha ragione di temere che sia per derivare danno alla cosa che forma oggetto del diritto o del possesso del denunciante, non sia ancora terminata. Quando invece l'opera è stata portata a termine, non si può ricorrere all'azione di nunciazione, il cui esperimento peraltro non costituisce un onere, ma si deve fare ricorso alle azioni repressive volte alla rimozione e alla definitiva eliminazione della situazione dannosa, e in particolare, quando si intende difendere il possesso, alle azioni possessorie di cui agli artt. 1168, 1170 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1172, Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 704, Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)