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Sez. 2, Sentenza n. 20853 del 29/09/2009 (Rv. 610290 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE | Vizi dell'opera - Denuncia del committente - Riparazioni eseguite dall'appaltatore a seguito di tale denuncia - Riconoscimento dei vizi - Configurabilità - Sussistenza - Conseguenze - Decorrenza "ex novo" della prescrizione decennale di cui all'art. 1669 cod. civ. - "Dies a quo" - Riferimento alla conoscenza dei difetti - Necessità.
Stato
decisa il 2009-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610290-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE

In tema di appalto, l'esecuzione da parte dell'appaltatore di riparazioni a seguito di denuncia dei vizi dell'opera da parte del committente deve intendersi come riconoscimento dei vizi stessi e, pertanto, il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 1669 cod. civ. comincia a decorrere "ex novo" dal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti. Ne consegue che, nel caso in cui la sufficiente conoscenza dei difetti sia raggiunta solo dopo l'esecuzione delle riparazioni ed in conseguenza dell'inefficacia di queste, il termine prescrizionale deve farsi decorrere da questo successivo momento e non dall'esecuzione delle riparazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)