Sez. 2, Sentenza n. 13 del 04/01/1993 (Rv. 480143 - 01)
Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - Decadenza dalla garanzia - Prescrizione del diritto del committente | Opera ricostruita nell'assolvimento dell'obbligo di garanzia da parte dello stesso costruttore - Responsabilità del medesimo ex art. 1669 cod. civ. relativamente all'opera ricostruita - Sussistenza - Decorrenza "ex novo" del termine decennale.
Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - Decadenza dalla garanzia - Prescrizione del diritto del committente
La responsabilità prevista dall'art. 1669 cod. civ. in materia di appalto per rovina o difetti di un immobile si rende applicabile nei confronti del costruttore non soltanto con riferimento alla costruzione oggetto del contratto, ma anche in relazione alla stessa opera che sia stata ricostruita dallo stesso costruttore nell'assolvimento dell'obbligo di garanzia (nella specie, ricostruzione del muro di cinta dell'edificio) per eliminarne i vizi costruttivi. In tale ipotesi, il termine decennale durante il quale l'appaltatore è tenuto a garantire l'integrità dell'opera, inizia a decorrere "ex novo" dall'ultimazione degli interventi ricostruttivi, per effetto del nuovo rapporto di garanzia sorto con la ricostruzione, totale o parziale, dell'edificio destinato a lunga durata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)